Legge 394/1991 - Art. 9 Ente parco (integrato e modificato dall'art. 2, commi 24 e 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)
1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
Il Presidente dell'Ente Parco è stato nominato per cinque anni a decorrere dalla data di emissione del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nr. 223 del 07/08/2025, rubricato al protocollo di questo Ente Parco al nr.5707 del 07/08/2025, ed individuato nella dott.ssa Rosanna Giudice.
Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dell'Ente Parco non sono attualmente stati nominati dai Ministeri competenti.